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Nuova riforma 2025 sulle agevolazioni acquisto prima casa.

Italcase.it
16 apr 2025
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L`agevolazione per l`acquisto della `prima casa` permette di pagare imposte ridotte al momento dell`acquisto di un`abitazione, a patto che vengano rispettate determinate condizioni. Chi acquista da un privato o da un`azienda che non applica l`Iva deve pagare un`imposta di registro pari al 2% sul valore catastale dell`immobile, invece del 9%, mentre le imposte ipotecaria e catastale ammontano ciascuna a 50 euro. Chi compra da un`impresa con vendita soggetta a Iva deve affrontare un`imposta del 4% calcolata sul prezzo di vendita, anziché del 10%. In questo caso, le imposte di registro, catastale e ipotecaria sono fissate ciascuna a 200 euro. In ogni circostanza, l`imposta di registro proporzionale (2%) non può risultare inferiore a 1.000 euro. Tuttavia, l`importo effettivamente da pagare può essere inferiore grazie allo scomputo dell`imposta versata sulla caparra al momento della registrazione del contratto preliminare oppure grazie al credito d`imposta per l`acquisto della `prima casa`. È importante sottolineare che gli immobili che rientrano nei benefici devono appartenere alle seguenti categorie catastali: A/2 (abitazioni di tipo civile), A/3 (abitazioni di tipo economico), A/4 (abitazioni di tipo popolare), A/5 (abitazioni di tipo ultra popolare), A/6 (abitazioni di tipo rurale), A/7 (abitazioni in villini), A/11 (abitazioni tipiche dei luoghi locali). Va prestata attenzione al fatto che le agevolazioni sono disponibili anche per l`acquisto delle pertinenze registrate nelle categorie catastali C/2 (magazzini e depositi), C/6 (rimesse e autorimesse) e C/7 (tettorie). Ciò è valido per una sola pertinenza per categoria. È essenziale che la pertinenza sia destinata in modo permanente a servire l`abitazione principale, acquisita beneficiando dell`agevolazione `prima casa`. L`agevolazione non si applica per case appartenenti alle categorie: A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi storici di pregio). Chi desidera beneficiare dell`agevolazione per la `prima casa` non deve possedere un altro immobile acquistato con lo stesso beneficio o, se ne possiede uno, deve venderlo entro due anni dal nuovo acquisto agevolato (fino al 31 dicembre 2024 il termine era di un anno). Questa modifica è stata introdotta nella Legge di Bilancio 2025, in vigore dal 1º gennaio. Inoltre, la casa deve essere situata nel Comune dove l`acquirente ha la residenza o deve trasferirla entro 18 mesi dall`acquisto. Le agevolazioni sono valide anche nel caso in cui l`immobile si trovi nel Comune dove l`acquirente opera professionalmente, anche senza retribuzione, per esempio, attività di studio, volontariato o sportive. È valido anche nel Comune dove ha sede o opera il datore di lavoro, se l`acquirente è dovuto trasferirsi all`estero per lavoro. Infine, se l’acquirente è un cittadino italiano emigrato all`estero, le agevolazioni si applicano sull`intero territorio nazionale purché l`immobile sia acquistato come `prima casa` in Italia.