Fideiussione bancaria e quando puo' considerarsi nulla.
Nel mondo del credito e degli affari, la fideiussione bancaria rappresenta uno strumento largamente utilizzato. Viene spesso richiesta per garantire prestiti a familiari, mutui per la casa o obbligazioni aziendali. Si tratta, tuttavia, di un impegno particolarmente gravoso, in quanto il fideiussore diventa responsabile con il proprio patrimonio per i debiti di altri.
Ma siamo davvero sicuri che tale documento, spesso proposto dalle banche come uno standard immutabile, sia sempre valido e inattaccabile? In realtà, la legislazione italiana prevede diverse circostanze in cui una fideiussione può contenere vizi tali da renderla nulla, in tutto o in parte. Per chi si trova a gestire una richiesta di pagamento da parte della banca, conoscere queste situazioni può essere cruciale. La vera domanda, quindi, è: quando una fideiussione bancaria può essere considerata nulla? Quali strumenti legali esistono per invalidare o limitare un simile impegno?
Firmare una fideiussione non equivale necessariamente a intraprendere una strada senza ritorno verso il pagamento. Esistono infatti specifiche situazioni, riconosciute da leggi e sentenze giurisprudenziali, che possono portare all`annullamento totale o parziale del contratto di garanzia.
Un caso particolarmente significativo che ha generato numerosi contenziosi negli ultimi anni riguarda la violazione della normativa Antitrust. Il Provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della Banca d’Italia ha infatti rilevato come uno schema contrattuale standard elaborato dall’ABI (Associazione Bancaria Italiana) per le fideiussioni omnibus – ossia quelle che coprono tutti i debiti presenti e futuri di un debitore verso una banca – fosse caratterizzato da clausole che configuravano un’intesa restrittiva della concorrenza, vietata dall’articolo 2 della Legge Antitrust italiana (n. 287/1990).
Le clausole dello schema ABI riconosciute come contrarie alla normativa antitrust dalla Banca d’Italia sono tre:
1. **Clausola di “reviviscenza” (Art. 2)**: prevede che il fideiussore debba rimborsare alla banca le somme precedentemente incassate dal debitore e successivamente restituite dallo stesso a causa di annullamenti, inefficacia o revoche dei pagamenti (ad esempio nelle azioni revocatorie in ambito fallimentare). Ciò comporta che il fideiussore si trovi a `pagare due volte` o a garantire eventi successivi alla presunta estinzione del debito.
2. **Clausola di “sopravvivenza” (Art. 6)**: stabilisce che la fideiussione rimanga valida anche nel caso in cui le obbligazioni principali siano dichiarate invalide (ad esempio, se il contratto di finanziamento è nullo). Questo contraddice il principio per cui la garanzia dovrebbe seguire il destino delle obbligazioni principali.
3. **Clausola derogatoria all’Art. 1957 c.c. (Art. 8)**: esonera la banca dall’obbligo imposto dall’articolo 1957 del Codice Civile di agire contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione. La deroga consente alla banca di mantenere intatti i propri diritti sul fideiussore senza limiti temporali stringenti.
La Cassazione, con la sentenza a Sezioni Unite n. 41994/2021, ha chiarito che i contratti di fideiussione stipulati sulla base dello schema ABI vietato sono affetti da nullità parziale. Ciò significa che le clausole specificamente riconosciute come anticoncorrenziali (reviviscenza, sopravvivenza e deroga all’articolo 1957) sono nulle e vengono considerate inesistenti all’interno del contratto. Tuttavia, il resto dell’accordo rimane valido ed efficace, salvo nei casi in cui il fideiussore dimostri che non avrebbe sottoscritto il contratto senza tali clausole (applicazione dell’articolo 1419 del Codice Civile). Questa prova risulta comunque piuttosto complessa da fornire.
Numerose sentenze sia di merito che della Cassazione continuano ad applicare costantemente questo principio della nullità parziale circoscritta alle clausole ABI incriminate. È quindi fondamentale analizzare con attenzione ogni contratto di fideiussione e verificare la presenza di eventuali cause.